Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
– con Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 recante “Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale” è stato istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell’articolo 862 del Codice civile, con sede in Catanzaro;
– l’Art. 36 rubricato “Liquidazione dei consorzi di bonifica” della richiamata legge, con riferimento agli undici consorzi di bonifica allora esistenti, dispone ai commi 1, 2, 3 e 4 che 1. gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall’approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa;
da tale momento, senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate 2. Al verificarsi della condizione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all’esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse. 3. Ciascun commissario liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare: a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall’Agenzia del demanio;
b) entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, e rende noto l’avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell’esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori;
d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette all’articolazione amministrativa competente in materia di forestazione per la relativa approvazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al regime della liquidazione coatta amministrativa;
– la Giunta regionale con Deliberazione n. 803 del 29 Dicembre 202 recante “Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023 ‘Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale’. Liquidazione dei Consorzi di Bonifica” su proposta congiunta del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione a voti unanimi, ha deliberato – di disporre la soppressione e la conseguente liquidazione degli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2023 a far data dall’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, della stessa legge regionale;
– di demandare al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario liquidatore per ciascuno dei Consorzi di Bonifica di cui al punto 1. secondo le previsioni di cui all’art. 36, comma 2 della L.R. n. 39/2023;
– il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 5 del 23/01/2024 recante “Nomina Commissari Liquidatori per i Consorzi di Bonifica soppressi e posti in liquidazione, ai sensi dell’art. 36, della Legge regionale n. 39 del 10 agosto 2023”, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura e forestazione, ha nominato i Commissari Liquidatori degli undici consorzi di bonifica posti in liquidazione con la richiamata D.G.R. n. 803 del 29.12.2023, per le finalità di cui all’art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 10 agosto 2023. – l’affidamento degli incarichi che precedono decorre dalla notifica dell’atto di nomina con una durata di dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi. Considerato: – che il termine di dodici mesi assegnato ai Commissari Liquidatori è scaduto lo scorso 23 gennaio e che, da quanto è dato conoscere, la situazione finanziaria dei disciolti Consorzi di Bonifica presenterebbe molteplici criticità;
– che, le richiamate criticità stanno determinando notevoli e gravi ritardi nell’erogazione del Trattamento di fine rapporto dei lavoratori posti in quiescenza. Tutto quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri regionali interrogano l’Assessore competente in materia di agricoltura e forestazione
Per sapere:
con riferimento a ciascuna gestione liquidatoria degli 11 Consorzi di Bonifica, – se è stato definito lo stato patrimoniale e se, con riferimento ai beni immobili, sia stata aggiornata la valutazione con la preventiva acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall’Agenzia del demanio;
– se sono state individuate le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso e, se nel caso, siano stati rinegoziati i rapporti con i creditori;
– se è stato approvato un piano di liquidazione;
– se sono stati redatti i bilanci finali e le relazioni conclusive;
– se ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica al regime della liquidazione coatta amministrativa. – se e quali provvedimenti si intendano adottare per consentire agli undici Consorzi di Bonifica in liquidazione di erogare in tempi rapidi il TFR ai lavoratori collocati in quiescenza.
05/02/2025
R. MAMMOLITI, A. LO SCHIAVO,