Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Progetto di legge n. 358

La proposta di legge riguardante la costituzione di Unioni dei Comuni montani e la fusione di Comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della SNAI costituiscono un ulteriore elemento di impegno a sostegno delle Aree Interne della Calabria in una fase caratterizzata dal crescente inverno demografico che investe, da molti anni ormai, la gran parte del territorio calabrese e lo spostamento di popolazione verso i centri urbani con la “fuga” dei giovani fuori Regione. A tutto questo si aggiunga l’indebolimento graduale e progressivo dei servizi, a cominciare da quelli essenziali quali la Sanità. l’Istruzione ed il Trasporto Pubblico Locale che introducono ulteriori elementi di preoccupazione ad una condizione resa difficile anche dal progressivo invecchiamento della popolazione che determina nuove richieste di welfare “di prossimità” che sono lungi dall’essere soddisfatte. Ed anche i progressivi tagli alle finanze, già deboli, degli Enti Locali, a cominciare dai piccoli Comuni montani, determinano l’impossibilità di affrontare criticità assai più forti e dirompenti delle deboli disponibilità finanziarie. Da qui il necessario, utile , indispensabile approfondimento su una prospettiva che possa determinare una nuova consapevolezza istituzionale e politica nelle rappresentanze delle Aree interne e montane spingendo in avanti un processo solidaristico che unica le comunità, a cominciare da quelle più piccole, non soltanto nella gestione di funzioni importanti e significative che realizzino economie di scala ma anche di costruire, con uno sforzo progettuale di alto profilo, nuovi percorsi ed itinerari che aiutino le comunità a risollevarsi ed a fuoriuscire da una condizione apparentemente senza ritorno. Studi approfonditi ci dicono che Unioni montane e nuovi Comuni per effetto di fusione possono ottimizzare risorse umane ed economiche, garantire più efficienza ed efficacia nei servizi e fornire quelle risposte che in “solitudine” sarebbero impossibili. Un nuovo impianto istituzionale, dunque, da consegnare al sistema delle Autonomie Locali ed alle comunità locali delle Aree Interne e della Montagna della Calabria per consentire una nuova ed avanzata governance, moderna, capace di superare egoismi, localismi, arretratezza in linea con le realtà più avanzate del Paese. La possibilità assai ampia per i Comuni della Calabria (sarebbero ben n. 324 i Comuni interessati) consente una riflessione ad ampio spettro e ad ogni latitudine sul valore di una scelta che va vissuta nella cornice di una nuova responsabilità che i tempi attuali interpellano ed esigono. Dentro la sfida della ripresa a regime dell’attuazione SNAI, del rilancio della S.R.A.I., delle Green Communityes, delle Comunità Energetiche Rinnovabili, viene a situarsi questa proposta di legge che è aperta al contributo delle altre forze presenti nel Consiglio regionale e che, con noi, in uno sforzo coralmente ed unitariamente vissuto possono ritrovarsi, per offrire a questa larghissima parte del territorio della Calabria uno strumento agile, moderno, realmente in grado di far “parlare” dal basso le comunità locali. La proposta di legge indica all’art. 1 l’oggetto e le finalità che si propone in attesa di una disciplina organica che riguardi la Montagna e le Aree Interne della Calabria; all’art. 2 viene definito l’ambito territoriale interessato attraverso le Aree SNAI e SRAI attualmente vigenti ed individuate con la DGR n. 215/2018. Nello stesso articolo viene indicato in n. 3 Comuni per poter costituire una Unione montana ed anche l’indicazione minima della popolazione interessata che non deve essere inferiore a 5mila abitanti. Il successivo art. 3 individua le norme per il funzionamento degli organismi delle Unioni montane, le rappresentanze consiliari con tutela delle minoranze, la composizione delle Giunte in ragione della grandezza delle Unioni montane, la funzione importante degli Statuti non soltanto per le procedure di costituzione ma anche per le modalità di recesso da parte dei Comuni. In questo senso l’art. 4 chiaramente indica le modalità di recesso che determinano, alla fine del procedimento, la perdita di qualsiasi beneficio ricevuto quando il Comune faceva parte dell’Unione montana. Le funzioni delle Unioni montane trovano chiara ed aggiornata indicazione all’art. 5 in linea con gli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria mentre il successivo art. 6 prevede incentivi regionali, provenienti dal bilancio regionale con i parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 6 e con le risorse provenienti dallo Stato che favoriscano e stimolino i processi di costituzione delle Unioni montane; l’art. 7 norma le modalità di scioglimento e recesso dalle Unioni montane. Si è prevista la costituzione della Conferenza delle Unioni montane, all’art. 8, quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e della programmazione nelle Unioni montane. I successivi articoli 9,10,11,12, per la prima volta, normano i procedimenti di fusioni nei Comuni montani che ricadono, anche in questo caso, dentro la “perimetrazione” della DGR 215/2018. Essi prevedono le modalità di attivazione da parte dei Consigli comunali che nella richiesta di fusione richiedono anche lo studio di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio regionale della Calabria che, a tal fine, costituisce, secondo quanto indicato all’art. 11, un Comitato apposito, senza alcun compenso per i componenti, per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. Dopo la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sarà la competente Commissione del Consiglio regionale, secondo le indicazioni e le modalità dell’art. 12, ad esprimere motivato giudizio di meritevolezza dopo il quale partirà la procedura per il necessario ed obbligatorio referendum consultivo che dovrà avere il consenso di tutte le popolazioni interessate. L’art. 13 è stato inserito per velocizzare alcuni urgenti e necessari interventi in materia di Sanità (realizzazione aree per elisoccorso ed interventi di telemedicina) già previsti e non ancora realizzati nelle quattro Aree SNAI della programmazione 2014/2020. L’art. 14 individua apposti contributi, utilizzando l’attuazione della legge regionale n. 15/2006 s.m.i. in caso di fusione dei Comuni e l’ambito di applicazione di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 6.08.2024. L’art. 15, infine, esplicita che la normativa proposta non ha nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

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