Accreditamento delle Cooperative Sociali allo svolgimento di servizi socio sanitari nell’ambito della salute mentale. INTERROGAZIONE n. 275 del 25/10/2024

Al Presidente della Giunta regionale

Premesso che:

La peculiarità del sistema di erogazione delle prestazioni assistenziali in ambito psichiatrico nel distretto sanitario della provincia di Reggio Calabria rende necessario un piccolo excursus storico/giuridico. La materia è regolata dal D.Lgs. n. 502/1992, i cui artt. 8bis, 8ter, 8quater e 8 quinquies regolano la disciplina dell’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale, subordinandolo al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio e all’accreditamento istituzionale, nonché alla stipula di accordi contrattuali. In base all’art. 8 ter, sopra richiamato, il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione costituisce il momento finale di un iter procedimentale composto da due fasi: 1) la verifica della compatibilità del progetto rispetto alle linee programmatiche regionali, che è atto endo-procedimentale di competenza regionale, avente natura obbligatoria e vincolante per l’amministrazione comunale;
2) la trasmissione al Comune del suddetto parere di verifica, ai fini dell’assunzione delle determinazioni di propria competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Tali previsioni hanno trovato attuazione a livello regionale con la L.R. n. 24/2008 (e con il connesso regolamento attuativo), nell’ambito delle prestazioni socio sanitarie. Va specificato che tale legge regionale non ha esaminato né considerato l’esistenza delle strutture residenziali psichiatriche, sorte nel 1990 a seguito della chiusura dell’ospedale psichiatrico di Reggio Calabria, nel territorio attualmente di competenza dell’ASP 5. Altresì la normativa della Regione Calabria ha anche previsto che le strutture pubbliche siano considerate “provvisoriamente accreditate” (art. 65 legge finanziaria Regione Calabria 2009). Occorre pertanto evidenziare come le strutture sorte nel distretto provinciale di Reggio Calabria, a seguito della chiusura dell’ospedale psichiatrico, in ossequio alle linee guida della Regione Calabria allora vigenti che regolamentavano il settore, erano (e sono rimaste ancora ad oggi) strutture “pubbliche”. Infatti le prestazioni sanitarie sono state ed ancora oggi sono erogate direttamente dal competente Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda sanitaria, che ha la Direzione della struttura, con utilizzo di proprio personale medico ed infermieristico;
per la logistica (edifici) ed i servizi alberghieri, di riabilitazione e di assistenza alla persona, l’ASP si è avvalsa negli anni, in forza di specifici accordi contrattuali, di cooperative sociali. In tale configurazione, che, ripetiamo ancora persiste, le strutture sono “provvisoriamente accreditate”, in forza del citato art. 65. Tale sistema organizzativo ha trovato applicazione nel solo distretto sanitario della provincia di Reggio Calabria nelle altre province della Calabria le due strutture manicomiali esistenti sono state chiuse solo nel 2009 (in notevole ritardo rispetto le previsioni della legge 180/78). Contestualmente alla chiusura dei manicomi di Serra D’Aiello e Girifalco, nel mese di marzo 2009 sono state approvate con la delibera di G.R, 141/2009 le nuove linee guida per le strutture residenziali psichiatriche. Tale delibera ha previsto la gestione in via esclusiva e l’accreditamento delle strutture da parte di soggetti privati (in questo caso sia cooperative che privato imprenditoriale);
circostanza, questa, che si è verificata per tutte le strutture sorte in seguito alla chiusura dei due manicomi in questione. Considerato che: Nel 2015 è stato istituito un apposito Tavolo Tecnico dalla regione Calabria nell’ambito del quale, d’intesa con l’ASP 5 e con tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle strutture, si è giunti alla determinazione di dover porre fine al sistema che prevedeva (nella provincia di Reggio) il solo affidamento dei servizi “domestico- alberghieri e socio riabilitativi” alle cooperative, dovendosi invece optare per “la riconduzione della gestione, caso per caso, o interamente al pubblico ovvero ad una gestione interamente privata delle strutture sociosanitarie”. Non avendo l’ente pubblico avuto la possibilità di prendere completamente in carico alcuna delle strutture preesistenti, è stato posto a carico delle cooperative il diritto e l’onere di accreditare in proprio ciascuna unità residenziale, presentando ai Comuni competenti per territorio un’istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 8-ter. Con riferimento alla tempistica procedimentale, nella parte finale del Verbale conclusivo del Tavolo Tecnico le amministrazioni hanno dichiarato di concordare che “il termine ultimo per il completamento del percorso di riqualificazione e di acquisizione dei provvedimenti abilitanti alla continuazione delle attività fissato al 31/12/2016” Tali termini, ribaditi con delibera n. 598/2015 dall’ASP di Reggio Calabria, non sono stati rispettati dalla Regione Calabria e dall’azienda sanitaria, che contravvenendo ai vincoli che esse stesse si erano date, non hanno dato seguito alcuno alle istanze presentate dalle cooperative (che si erano fatte carico degli ingenti investimenti prescritti), prorogando invece l’efficacia dei contratti-ponte in essere con le strutture de quibus . Con DCA n. 221 del 20/11/2018, avente propriamente ad oggetto la “Riorganizzazione della Rete psichiatrica territoriale ASP di Reggio Calabria – gestione fase transitoria”, il Commissario ad acta, dato preliminarmente atto dell’operatività nell’ambito della residenzialità psichiatrica delle strutture istituite fin dalla chiusura dell’ospedale psichiatrico di Reggio Calabria e, allo stato, regolate da un ‘contratto-ponte’ in attesa del perfezionamento delle procedure dell’accreditamento istituzionale in capo alle cooperative, ha istituito un tavolo di monitoraggio, prevedendo la chiusura dei lavori entro il 30/06/2019, approvando un cronoprogramma per la definizione del percorso di accreditamento delle strutture de quibus in capo alle cooperative, già previsto dal “Tavolo Tecnico”. Nella stessa direzione si è mosso il successivo DCA n. 91 del 10/6/2019 (“Assistenza residenziale per la salute mentale nell’ASP di Reggio Calabria, di cui al DCA 166/2017”), con il quale il Commissario ad acta ha raccomandato “per la realizzazione di quanto programmato, l’utilizzo prioritario delle strutture nate dal superamento dell’ospedale psichiatrico di Reggio Calabria… vincolando le stesse ad attivare l’iter finalizzato ad ottenere l’autorizzazione”. Conformemente, con delibera n. 321 del 26/06/2019, l’ASP di Reggio Calabria, richiamata la raccomandazione circa “l’utilizzo prioritario delle strutture attualmente individuate quali strutture miste”, ha invitato le cooperative interessate, “al conseguimento esclusivo dell’accreditamento, a presentare formale istanza di avvio dell’iter istituzionale dell’accreditamento ai competenti comuni di residenza entro e non oltre il 15 luglio 2019”. Con successivo D.C.A n. 65 del 10/03/2020 la Regione Calabria ha provveduto alla ridefinizione del fabbisogno relativo alle prestazioni di “residenzialità” nell’ambito del settore della “salute mentale”, stabilendo per l’ASP di Reggio Calabria in relazione alla categoria SRP2 (‘Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo’) – pur a fronte dell’esistenza di liste di attesa lunghissime e del ricorso sempre più sostenuto a ricoveri fuori regione per questa tipologia di pazienti – un fabbisogno di soli 73 p.l. (di cui 10 già assegnati) contro i 114 della programmazione precedente. Con Delibera del Commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria n. 392/2021, approvata con Decreto del Commissario ad acta n. 81/2021, il fabbisogno territoriale delle prestazioni di cui si discute è stato ridotto a 43 posti letto, anche alla luce dell’assegnazione di n. 20 posti letto alla Cooperativa “Libero Nocera”. Alla fine, il procedimento amministrativo volto alla definitiva riconversione delle c.d. strutture miste si è concluso con l’assegnazione di 42 posti letto, attraverso l’utilizzo del criterio di selezione cronologico di presentazione delle istanze da parte delle cooperative;
criterio mai precedentemente contemplato nè menzionato, introdotto del tutto arbitrariamente (e solo dopo la presentazione delle istanze da parte delle cooperative!) dal Dipartimento Tutela Salute per istanze che non avrebbero dovuto essere sottoposte a selezione alcuna, bensì alla sola verifica del possesso dei requisiti minimi per l’ammissione all’accreditamento, come più volte esplicitato nei provvedimenti adottati dall’ente pubblico medesimo. Giammai le cooperative avrebbero potuto immaginare che la Regione Calabria avrebbe potuto operare una selezione di istanze presentate per la riconversione di strutture operative da oltre 30 anni!! E tanto meno avrebbero potuto immaginare che la Regione avrebbe utilizzato tale criterio di selezione!! Tale iniqua ed inadeguata ripartizione dei posti è stata stabilita come segue: – 10 posti letto al “Consorzio Sociale GOEL” – struttura non preesistente – in forza dell’istanza trasmessa dal Comune di Siderno ed acquisita al protocollo regionale il 19/11/2018;
si noti che essendo il percorso di accreditamento riservato alle strutture preesistenti, l’istanza della cooperativa in questione non avrebbe dovuto essere in alcun modo ammessa, stanti i vincoli che l’amministrazione stessa si era data;
– 12 p.l. all’Associazione “Piccola Opera Papa Giovanni Onlus”. struttura preesistente – in forza dell’istanza trasmessa dal Comune di Villa San Giovanni il 22/2/2019;
– 20 p.l. alla “Humanitas Cooperativa Sociale” – struttura preesistente – giusta istanza trasmessa alla Regione dal Comune di Scido il 10/7/2019. All’esaurimento dei posti che la Regione aveva in siffatto modo stabilito, l’ufficio competente del Dipartimento “Tutela Salute” ha adottato pareri negativi di compatibilità sanitaria nei confronti delle istanze trasmesse successivamente a quella inoltrata dalla cooperativa “Humanitas”. Sono così state escluse le istanze benché trasmesse entro il termine prefissato del 15/07/2019, dalle cooperative “Città del Sole” (1 struttura, 20 pl);
“Futura” (1 struttura, 20 p.l.);
“Rinascita” (2 strutture 40 p.l. complessivi);
“Skinner” (1 struttura, 20 p.l.) e consequenzialmente i Comuni competenti hanno emesso provvedimenti di diniego all’autorizzazione alla realizzazione. E’ da rilevare come tali atti – severamente censurati dal Tribunale Amministrativo Regionale – appaiano del tutto incongrui sotto diversi profili. Innanzitutto è da sottolineare che i posti letto esistenti nelle strutture psichiatriche della Provincia di Reggio erano ( ed ancor più sono ad oggi) del tutto insufficienti a rispondere all’effettivo fabbisogno espresso nel territorio;
prova inconfutabile ne sia quanto esplicitato nella delibera ASP 5 n.1074 del 4/12/23 (approvazione della Rete Territoriale Aziendale), ove a pag 30 punto 4.6.1 si legge testualmente “Attesa la situazione aziendale circa le strutture miste, che attualmente danno assistenza di tipo residenziale a circa 154 pazienti, e la enorme carenza di risposte in sede che determina elevata mobilità passiva l’Azienda si riserva eventuali precisazioni ed integrazioni a seguito di indicazioni regionali” ;
non di meno è da tenere in considerazione che nel documento di programmazione della Regione Calabria (Rete Territoriale , approvata con DCA 197 del 12/07/2023), al paragrafo 3.5.1 residenzialità psichiatrica, pag 85 si legge “Si evidenzia che in molte strutture esistono liste di attesa significative, mentre il ricorso a ricoveri fuori regione risulta con riferimento all’anno 2019 pari a circa 900 pazienti psichiatrici di cui circa 200 all’anno su disposizione dell’autorità̀
giudiziaria”. Ecco che così, paradossalmente, mentre la Rete Territoriale dei servizi della Regione e la Rete Territoriale dei servizi dell’ASP 5 rilevano una gravissima ed inaccettabile carenza di posti letto, la programmazione dei posti letto della Regione Calabria prevede sostanzialmente una ulteriore sforbiciata di ben 100 posti letto (escludendo 5 strutture da 20 posti preesistenti!), che, nella malaugurata (e preannunciata!) ipotesi di attuazione, andrebbe ad aumentare il già enorme numero dei pazienti curati fuori dal territorio ed il numero dei pazienti rimasti senza cure! Non si può inoltre fare a meno di rilevare come, attraverso un evidente vizio logico, nell’ASP 5 è stato introdotto, già dal 2015, il blocco dei ricoveri nelle strutture residenziali psichiatriche esistenti! Tale blocco, inaccettabile in un territorio appartenente ad un paese civile, che perdura da 9 anni, sarebbe, paradossalmente, “giustificato” dall’ASP in relazione alla circostanza che le strutture in esame non erano e non sono state ancora accreditate in capo alle cooperative! Tralasciando il fatto che il mancato accreditamento delle strutture in capo alle cooperative è stato cagionato dall’inerzia dell’ente pubblico, resterebbero da comprendere gli oscuri motivi che nel 2015, in concomitanza alla decisione di far transitare le strutture de quo verso la configurazione di accreditamento in capo alle cooperative, hanno determinato il blocco dei ricoveri. Che bisogno c’era (e ci sarebbe!) di bloccare i ricoveri in strutture che erano (e sono ancora ad oggi!) “pubbliche”, pertanto come tali provvisoriamente accreditate, in procinto di transitare verso un nuovo regime di accreditamento in capo alle cooperative? Tali incomprensibili ed iniqui provvedimenti oltre a creare gravissime conseguenze sul piano sociale, ledendo il diritto alla cura per una categoria di pazienti particolarmente fragili , creano danni alle casse dell’ASP 5 e della Regione: mentre da un lato l’ASP 5 continua a retribuire il personale sanitario e direttivo operante nelle strutture residenziali del territorio, l’ente medesimo impedisce che in esse si effettuino nuovi ricoveri, preferendo spendere cifre molto più consistenti per i ricoveri effettuati fuori provincia e fuori Regione;
in altre parole l’ASP retribuisce i propri dipendenti per le prestazioni sanitarie, ma corrisponde la retta per intero (comprensive anche delle stesse prestazioni sanitarie), a soggetti privati operanti fuori provincia! Tenuto conto che: Nei confronti delle Cooperative Sociali “Città del Sole”, “Futura”, “Skinner” e “Rinascita” (per due strutture), è stato emesso dalla Regione Calabria parere di compatibilità negativa nel mese di giugno e consequenzialmente i Comuni hanno emesso nei confronti delle stesse, provvedimento di diniego sulle istanze di autorizzazione prodotte ai sensi dell’art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992. I suddetti provvedimenti sono stati impugnati dalle rispettive Cooperative Sociali davanti al TAR – Sezione Staccata di Reggio Calabria. Preso atto che: Il TAR – Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. … REG.PROV.COLL., ha accolto il ricorso introdotto dalla Cooperativa Sociale “Città del Sole” nel procedimento iscritto al n. … REG.RIC, in particolar modo: – ha annullato per l’effetto il parere regionale negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria impugnato;
– ha accolto il primo atto di motivi aggiunti, annullando per l’effetto il conseguenziale provvedimento negativo espresso dal comune competente relativamente alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 8 ter;
– ha accolto il secondo atto di motivi aggiunti annullando per l’effetto i pareri di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale adottati dalla Regione Calabria in favore del Consorzio Sociale GOEL, dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni e della Cooperativa Sociale Humanitas, nonché i conseguenziali provvedimenti autorizzativi emessi dai Comuni competenti. Preso atto altresì che il TAR, nella parte motiva della sentenza evidenzia come tutte le strutture preesistenti (e solo le strutture preesistenti) hanno acquisito il diritto all’accreditamento, dichiarando altresì illegittimo il criterio cronologico adottato dalla Regione Calabria nell’assegnazione dei posti letto. I giudici infatti così si esprimono: “Pur ritenendosi, dunque, che l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere ad una preliminare attività comparativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento approvato con DCA n. 81/2016 – in quanto nei fatti surrogata dalla reiterazione delle convezioni temporanee stipulate negli anni, evidentemente, sul presupposto della persistenza delle condizioni per l’erogazione del servizio, e, ad ogni modo, in considerazione dell’eccentricità della situazione rispetto a quella ‘ordinaria’ oggetto di regolamentazione normativa –, il criterio cronologico impiegato per l’assegnazione dei posti letto disponibili risulta indiscutibilmente illegittimo.” Ed ancora: “Sicché, la reiterata raccomandazione per l’utilizzo prioritario” delle strutture ‘miste’ in questione era incontrovertibilmente da intendere quale obbligo di soddisfare per tramite delle stesse l’intero fabbisogno territoriale di riferimento, aprendo all’accreditamento di terzi operatori soltanto in caso di restante capienza. Dal richiamo alla ‘normativa vigente’ contenuto negli atti di cui si è detto – da intendersi quale ‘limite’ del fabbisogno complessivo di prestazioni stabilito nell’atto di programmazione della rete territoriale di assistenza –, per converso, diversamente da quanto opinato dalla Regione Calabria, non avrebbe potuto desumersi un elemento ostativo alla favorevole definizione del procedimento di conversione nei confronti di una o più delle strutture istanti, non essendo stato in alcun modo previsto nei DCA regolamentanti tale inedita procedura il ricorso ad un criterio selettivo di natura temporale”. Inoltre, il TAR, esplicita la strada che la Regione Calabria avrebbe dovuto/dovrebbe adottare: “anziché ricorrere al criterio cronologico, ledendo per le ragioni esposte le aspettative legittimamente coltivate da alcune delle cooperative interessate all’avviato procedimento di riconversione, la Regione Calabria avrebbe potuto, molto più plausibilmente, rimodulare l’assegnazione dei posti letto in modo da garantire l’accreditamento pro quota, in ragione del numero richiesto, di tutte i soggetti istanti. Per tal via questi ultimi, dopo oltre un ventennio di attività prestata in favore dell’ASP, avrebbero potuto ottenere l’agognato formale riconoscimento del loro status giuridico di ‘strutture accreditate’, ambendo successivamente, nell’evenienza di una rimodulazione in aumento del fabbisogno territoriale della residenzialità della salute mentale, ad un incremento del numero di posti letto assegnati”. Rimodulazione che, ai giudici del Tribunale Amministrativo appare sicuramente necessaria, in ragione della grave dimensione della migrazione sanitaria e delle lunghe liste di attesa sussistenti nel settore ammesse ed esplicitate nella Rete dei Servizi della Regione Calabria e della ASP 5, di cui si è già detto. Sul punto il TAR richiama la nota prot. 40876 del 07/08/2023 trasmessa dall’ASP di Reggio Calabria al Commissario ad acta ed al Dipartimento regionale ‘Tutela della Salute’, attraverso cui il Direttore Generale segnalava la gravissima situazione derivante dal mancato perfezionamento delle procedure di autorizzazione e quindi di accreditamento di ognuna delle cooperative ricorrenti “nonostante le strutture siano esistenti ed operanti sul territorio da anni. Con la conseguenza del “blocco dei ricoveri”, con l’impossibilità di inserire nuova utenza, e il permanere in stato di cronicità, di quella già inserita da anni. Diretto effetto, nonostante l’ingente spesa affrontata, è l’impossibilità a soddisfare in loco la continua domanda per cui si è giunti, malgrado tutto, al punto in cui l’invio fuori regione, con il carico di spesa che esso comporta, rimane l’unica possibilità di non essere inadempienti rispetto al proprio obbligo di cura”. Alla luce di quanto emerso e stabilito con la sentenza n. … REG.PROV.COLL del TAR – Sezione staccata di Reggio Calabria, nonchè alla gravità della situazione attestata anche nei documenti di programmazione sanitaria (Rete Territoriale) della Regione e dell’ASP 5, nonchè nella nota a firma del Direttore Generale dell’ASP 5, prot. 40876 del 07/08/2023, a Lei trasmessa in cui tra l’altro si legge “si ribadisce la necessità di identificare strategie sollecite e rapide, definendo un percorso di accreditamento destinato alla peculiarità delle strutture già esistenti evitando che le stesse vengano considerate come nuove strutture, superando la necessità che esse procedano alla richiesta di essere autorizzate alla realizzazione, ergo ritenendo già acquisiti i requisiti previsti dall’art. 8.ter, L. 502/1992” Posto altresì che, nel corso di un incontro tenutosi il 16/10/2024 presso la Prefettura di Reggio Calabria, la Regione (nella persona del sub commissario …..) e l’ASP 5 (nella persona del Direttore Generale dr.ssa …….) hanno rappresentato al Prefetto una situazione del tutto distorta della vigente situazione qui ricostruita. In particolare, hanno evidenziato che a seguito della citata sentenza del TAR sarebbe emersa la necessità della chiusura delle strutture operanti sul territorio reggino, sia quelle a cui era stato dato parere positivo sia quelle a cui era stato parere negativo, con il conseguente trasferimento di tutti i pazienti fuori dalla provincia. In realtà, la sentenza sopra citata non annulla l’iter procedurale adottato per il riconoscimento e l’accreditamento delle cooperative sociali ma si limita ad annullare quei provvedimenti regionali e comunali che hanno assegnato o rigettato le istanze sulla base del criterio cronologico, ritenuto illegittimo. Anzi, il Tar dando per assodato il riconoscimento delle suddette strutture ha suggerito una modalità di assegnazione differente dando la possibilità a tutte le strutture di essere assegnatarie pro-quota dei posti letti a disposizione. A conclusione della riunione, i suddetti rappresentanti hanno poi preannunciato ricorso al Consiglio di Stato. INTERROGA il Presidente della Giunta regionale

Per sapere:

1. Quali provvedimenti vorrà adottare per autorizzare il tempestivo accreditamento e contrattualizzazione delle Cooperative sociali di cui sopra, previa verifica dei requisiti minimi di funzionamento;
2. Se provvederà, nell’ambito delle strutture di cui sopra e di concerto con l’ASP 5, all’immediato sblocco dei ricoveri;
3. Se vorrà adottare provvedimenti, di concerto con l’ASP 5, volti a ampliare il numero dei posti letto da destinare alle Strutture Residenziali Psichiatriche nell’ambito dell’ASP 5, anche mediante rimodulazione interna in ambito aziendale dei posti letto destinati alle diverse tipologie di Residenze Sanitarie, traslando, ove ridondanti, i posti letto previsti nella programmazione sanitaria verso le residenze psichiatriche, SRP 2 in particolare, quanto meno fino a poter garantire la contrattualizzazione a pieno regime dei posti letto così come inizialmente e contrattualmente previsti negli accordi sottoscritti;
4. Quali sono i ricoveri attuali a carico dell’ASP di Reggio Calabria e quali quelli fuori Regione;
quanti sono i pazienti reggini ricoverati presso le altre provincie, in particolare presso la struttura “Borgo dei Mastri” sita in Paternò Calabro (CS), e quali sono stati i criteri per la loro collocazione;
5. Quali sono i costi annui sostenuti dall’ASP 5 per l’assistenza residenziale psichiatrica resa ai pazienti fuori dal territorio, in particolare nelle province di Cosenza e Catanzaro;
6. Quali provvedimenti la Giunta della Regione Calabria ed il Commissario alla Sanità intendano attuare per consentire il diritto, a tutti i pazienti della Provincia di Reggio Calabria, di essere curati nel proprio territorio di residenza, evitando lo sradicamento e/o l’assenza di cure;
7. Quali sono i provvedimenti che la Giunta della Regione Calabria ed il Commissario Straordinario intende attuare per contenere, per il futuro, le necessità di ricovero nelle strutture residenziali psichiatriche, atteso che l’abnorme numero di ricoveri fuori provincia e fuori Regione attesta in maniera inequivocabile quanto si riscontra nel territorio, riguardo l’assenza di quei servizi (centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.) che dovrebbero, attraverso azioni di prevenzione, riuscire a ridurre l’incidenza dei ricoveri in strutture residenziali;
8. Quali sono le determinazioni che la Giunta della Regione Calabria ed il Commissario alla Sanità intendono attuare per ridefinire le “linee guida per la Tutela della Salute Mentale” atteso che quelle in vigore, che derivano dalla Delibera G.R. 141/2009, non appaiono in linea con le previsioni della normativa nazionale (legge 180/78), sia in quanto non prevedono gli standard dei servizi diversi dalle strutture residenziali, sia in quanto, per queste ultime, sono previsti parametri inadeguati e standard di personale del tutto insufficienti a garantire la buona qualità del servizio, in particolare riguardo la fondamentale funzione riabilitativa del tutto dimenticata, essendo previsto un solo educatore ogni dieci pazienti.

25/10/2024
G. MURACA

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