Autonomia differenziata. MOZIONE N. 84 DEL 26/03/2024

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:

l’articolo 116, comma 3, della Costituzione stabilisce che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
RITENUTO che il predetto articolo 116 deve leggersi in correlazione con i seguenti articoli della Costituzione: • art. 3, comma 2 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. • art. 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i princı
pi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. • art. 119, comma 3, “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”. • art. 119, comma 5, “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”;

art. 120, comma 2: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. RICHIAMATI gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
RILEVATO • che tutti gli indicatori economici e sociali, nonché i dati afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni, segnalano l’aggravarsi delle differenze tra le Regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno in termini di benessere della collettività e di servizi pubblici offerti ai cittadini;
• che l’attribuzione di particolari condizioni di autonomia per le Regioni richiedenti si tradurrebbe nell’utilizzo regionale di una parte assai consistente del gettito fiscale, con un pesante squilibrio nella ripartizione delle risorse nazionali;
CONSIDERATO • il DDL presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli (XIX Legislatura, Atto Senato n.615, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”) approvato dal Senato della Repubblica il 23 gennaio 2024, nonostante le criticità evidenti contenute nel testo e puntualmente sottolineate da uno stuolo di esperti giuridici costituzionalisti nel corso delle ripetute audizioni succedutesi in Commissione e che continuano ad essere rilevate nel prosieguo dell’iter presso la Camera dei Deputati;
• L’inadeguatezza di fondo dell’atto normativo utilizzato per disciplinare in maniera davvero prescrittiva il procedimento di realizzazione del regionalismo differenziato;
• La mancanza di vincoli all’atto di iniziativa regionale: se tutte le Regioni ordinarie richiedessero tutte le competenze in tutte e ventitré le materie e lo Stato acconsentisse ad assegnargliele, com’è teoricamente possibile, l’insieme delle disposizioni costituzionali attualmente rivolte a disciplinare la ripartizione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative tra lo Stato e le Regioni perderebbe di significato • La marginalizzazione del Parlamento nella definizione delle leggi di approvazione delle intese tra lo Stato e le Regioni: il Parlamento sarà chiamato ad approvare una legge (dal contenuto inemendabile) che lo priverà di alcuni poteri legislativi senza avere il potere di determinare il contenuto della legge stessa • La definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni: i LEP concernono diritti e, per garantirne l’effettività, devono essere prima di tutto individuati nel rispetto dei principi costituzionali di riferimento;
soltanto dopo, e in ragione della individuazione predetta, devono essere fissate le necessarie e strumentali risorse, adeguando le ragioni finanziarie del bilancio. Ribaltando tale ordine logico e sostanziale, il DDL prevede, invece, una Cabina di regia che, basandosi anche sulle ipotesi formulate dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, partirà dalle risorse disponibili (di cui peraltro, è prevista la non incrementabilità), per poi determinare i diritti (tra l’altro, attraverso uno strumento normativo inadeguato: i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri). • L’attribuzione alle Regioni delle risorse necessarie a esercitare le nuove competenze sulla base del criterio del c.d. residuo fiscale: il riferimento al gettito dei tributi erariali maturati sul territorio regionale lascia intendere che ciascuna Regione dovrà fare affidamento sulla (assai diversificata) capacità fiscale della propria popolazione • Il parere del Servizio del bilancio del Senato (Nota di lettura n. 52 del maggio 2023) che bolla come implausibili tanto l’invarianza finanziaria complessiva, quanto l’invarianza per le Regioni che non sono parte dell’intesa. CONSIDERATO IN VIA ULTERIORE L’episodio assolutamente censurabile che ha visto protagonista il ministro Calderoli che, in data marzo 2024, al termine di una seduta di audizioni, ha usato espressioni assolutamente incommentabili, oltre a prodursi in un attacco generalizzato a presunte “attitudini del Meridione” e ad un comportamento che non può passare sotto silenzio per il suo inequivocabile anti meridionalismo palesato e dichiarato senza possibilità di ulteriori infingimenti IL CONSIGLIO REGIONALE ESPRIME censura netta per le inaccettabili dichiarazioni del ministro Calderoli che ledono l’onorabilità di tutti i meridionali;
allarme per i rischi evidenti connessi all’approvazione definitiva del suddetto DDL Calderoli, in ragione della effettiva possibilità che – in specie su materie di particolare delicatezza e su diritti fondamentali come la tutela della salute, l’istruzione, il lavoro, l’ambiente, l’energia e i beni culturali – possa concretizzarsi una violazione dei diritti dei cittadini, mediante il depotenziamento dei principi solidaristici e mutualistici immanenti alla Carta costituzionale;
la necessità di porre in atto ogni utile e necessaria iniziativa per avviare la formazione di un fronte largo e unitario di Consigli regionali italiani, che conduca a una richiesta al Governo di una moratoria immediata dell’iter procedimentale in corso, proseguendo con l’attivazione, comprendente tutti i livelli istituzionali, di ridiscussione complessiva del regionalismo vigente, alla luce dei risultati che esso ha prodotto dopo 50 anni di applicazione;
con la finalità esclusiva di individuare le ipotesi migliori per ovviare al palese allargarsi dei divari socio-economici fra le diverse aree del Paese, in ossequio al dettato costituzionale. Alla luce di tali considerazioni, IL CONSIGLIO REGIONALE

Impegna la Giunta regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE • a manifestare in maniera formale e inequivocabile, nella sua qualità di rappresentante istituzionale di tutti i cittadini calabresi, biasimo e disapprovazione netti per le inaccettabili dichiarazioni del ministro Calderoli che ledono l’onorabilità di tutti i meridionali;
• ad attivare i passaggi necessari per dare impulso ad una iniziativa legislativa da presentare direttamente alle Camere, sulla base del disposto dell’articolo 121, secondo comma della Costituzione, finalizzata alla revisione Titolo V Parte II della Carta in direzione di un regionalismo solidale;
• a diffidare il Governo nazionale dal proseguire nell’impulso alla prosecuzione dell’iter di approvazione del DDL Caladeroli.

26/03/2024
D. BEVACQUA, A. LO SCHIAVO, D. TAVERNISE, E. ALECCI, A. BRUNI, F. IACUCCI, R. MAMMOLITI, G. MURACA

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