“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo” – Proposta di Legge n.178-2023

Con la presente legge si intende regolamentare la promozione di una tipologia di turismo che si va diffondendo grazie alla specifica morfologia del territorio che consente, non solo lo sviluppo in senso imprenditoriale del settore, ma anche la fruibilità per la fascia interessata di tratti paesaggistici peculiari. Il mototurismo consente di unire al piacere di scoprire i territori, con i loro patrimoni artistici, storici e naturali e le produzioni tipiche locali, al piacere di viaggiare in libertà su un mezzo a due ruote. La flessibilità automaticamente indotta da questo tipo di turismo esperienziale dà la possibilità di costituire autonomamente itinerari o di affidarsi a percorsi privati e\o regionali per la scoperta e l’interazione con il territorio. È necessario promuovere ed incoraggiare esperienze turistiche diversificate, volte alla scoperta dei luoghi della Regione, conformandosi alle tradizioni culturali ed enogastronomiche, sviluppando percorsi volti alla scoperta delle peculiarità artistiche e territoriali. Il mototurismo ha una valenza specifica come percorso necessario per sviluppare un’offerta turistica specifica sempre più ampia e articolata, che si sviluppi con il fine specifico di completare le “vie turistiche” più disparate che il territorio offre, per quanto concerne patrimonio artistico, architettonico, folkloristico, enogastronomico, paesaggistico e culturale della regione. Questa legge interviene per regolamentare gli elementi necessari alla buona resa dell’esperienza turistica ed alla valorizzazione degli spazi territoriali, oltre che per promuovere lo sviluppo consapevole della formazione degli accompagnatori, procedendo a delineare le linee guida necessarie all’accreditamento di percorsi a sfondo regionale. La presente intende, infine, stabilire gli strumenti basilari necessari di cui il territorio intende dotarsi. La proposta di legge prevede all’art. 1 la finalità, che è quella di promuovere il turismo motociclistico. L’art. 2 riguarda le iniziative che la regione programma per sviluppare il mototurismo. Nell’art. 3 si dispone in riferimento alla formazione di operatori qualificati. L’art. 4 regolamenta la prima fase di attuazione della legge e, infine l’art. 5 prevede l’invarianza finanziaria delle norme.

Ernesto Alecci

close

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Iscriviti per ricevere le news direttamente nella tua casella di posta.

Privacy policy