Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
- la L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ha (art. 1) “come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”;
- la ratio della legge è quella di permettere la integrazione delle persone disabili introducendole nel mondo del lavoro;
- le persone che hanno diritto alla detta integrazione sono quelle indicate nei commi a), b), c) e d) dell’art. 1 della L. 68/1999 ed all’art. 18 della medesima Legge che fa, specificatamente, riferimento agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati;
- l’art. 3 della L. 68/1999 dispone che “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”; - l’art. 18 della L. 68/1999 dispone che è attribuita in favore dei soggetti ivi previsti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, la predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti;
- analoga riserva, prevista dall’art. 18 della L. 68/1999, è statuita per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata e categorie equiparate;
- è necessario, pertanto, che gli enti pubblici ed anche quelli privati osservino le disposizioni della detta legge introducendo nel mondo lavorativo i soggetti disabili e fragili al fine di favorirne l’integrazione;
- la legge de qua è, pertanto, applicabile alla Regione Calabria e a tutti gli enti ad essa riferibili nonché ai soggetti privati che abbiano rapporti con la Regione Calabria;
- è necessario, pertanto, al fine di verificare il rispetto della predetta legge, con il precipuo scopo di favorire e garantire l’integrazione dei soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate, sapere se la Regione Calabria e tutti gli enti ad essa riferibili (comprese le azienda sanitarie ed ospedaliere e ospedaliero/universitarie nonché tutti gli enti di sottogoverno e tutti i soggetti privati che svolgono prestazioni sanitarie in convenzione) stiano dando esecuzione alla legge de qua e abbiano proceduto e procedano regolarmente all’inserimento lavorativo di detti soggetti, secondo le quote previste dalla L. 68/1999.
Tutto ciò premesso, con il presente atto, si chiede al Presidente della Giunta Regionale della Calabria e alla Giunta Regionale se la Regione Calabria e tutti gli enti ad essa riferibili (comprese tutte le aziende sanitarie e aziende ospedaliere e ospedaliero/universitarie, nonché tutti gli enti di sottogoverno e tutti i soggetti privati che svolgono prestazioni sanitarie in convenzione) stiano dando esecuzione e diano esecuzione alla L. 68/1999 secondo le quote previste dalla stessa.
R. MAMMOLITI