Con la presente proposta di legge (si veda al riguardo l’art.2) si vuole ripristinare la possibilità per l’elettore di esprimere un voto di lista e di preferenza anche per una lista non collegata al candidato alla carica di presidente.
Il ripristino di questa possibilità da parte dell’elettore mira a ristabilire un principio che è quello della relativa autonomia tra l’elezione del Presidente della Giunta regionale e quello del consiglio regionale.
Non vi è dubbio, infatti, che con l’attuale normativa il voto per le liste è l’unico davvero decisivo nella dinamica elettorale, facendo venir meno l’importanza del voto verso il candidato alla carica di presidente.
L’altro e importante elemento decisivo sul quale vuol intervenire la presente proposta di legge riguarda le cosiddette clausole di sbarramento. L’art. 1 indica, infatti, la possibilità di partecipare all’assegnazione dei seggi per le liste che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi nell’intera regione e collegate a una lista regionale che ha superato il 3 per cento, superando il disequilibrio causato dall’attuale normativa che non consente il riparto dei seggi per le liste che non superino la soglia di sbarramento del 4 per cento sul territorio regionale collegate ad una lista regionale che non superi l’8 per cento dei voti.