La presente proposta emendativa mira a modificare il comma 3 dell’art. 14 della Legge Regionale del 19 marzo 2014 N. 11-Piano regionale per la salute 2004/2006”. Vi è, infatti, che gli utenti della sanità calabrese sono, purtroppo, costretti ad attendere tempi lunghi per sottoporsi ad esami medici e clinici nonché ad interventi chirurgici. Tutto ciò incide negativamente sull’effettività del diritto alla salute sussistente all’interno della regione Calabria. Inoltre, a causa dei tempi lunghi di attesa, moltissimi pazienti calabresi si vedono costretti a varcare il confine regionale per sottoporsi ad esami medici e clinici nonché ad interventi chirurgici presso strutture sanitarie site al di fuori della regione Calabria e tutto ciò determina una significativa mobilità passiva con esborso di denaro da parte della Regione Calabria in favore delle altre Regioni in cui i pazienti calabresi sono costretti a recarsi per motivi di salute. In ragione di quanto sopra, con le modifiche normative proposte, il Presidente della Regione e la Giunta Regionale e/o il Commissario ad acta (quest’ultimo fin quando la Regione sarà sottoposta al piano di rientro), nell’adozione del provvedimento di nomina dei direttori generali/commissari straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, dovranno assegnare a questi ultimi, tra gli obiettivi per lo svolgimento del ruolo, di provvedere, in via prioritaria, all’abbattimento dei tempi delle liste di attesa e all’abbattimento della mobilità passiva dei pazienti verso strutture sanitarie di altre Regioni. Si prevede, inoltre, l’obbligo per il nominato direttore generale/commissario straordinario di relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente della Regione o al Commissario ad acta sull’attività svolta e con particolare riferimento agli obiettivi sopra indicati. Qualora, infine, il Presidente della Regione e la Giunta Regionale o il Commissario ad acta intendano procedere alla conferma del nominato direttore generale/commissario straordinario, nell’accertare il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dovranno verificare, in via prioritaria, l’abbattimento dei tempi delle liste di attesa e della mobilità passiva dei pazienti verso strutture sanitarie di altre Regioni. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi comporterà da parte del Presidente della Regione e della Giunta Regionale e del Commissario ad acta una valutazione negativa”. La proposta di legge si struttura in tre articoli:
-l’articolo 1 apporta modifiche all’art. 14 comma 3 della L.R. 19 Marzo 2004
N. 11;
-l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
-l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge.
La legge non comporta oneri, per come si desume dall’articolo 2.